Take Away. Nuove norme dalla Regione Veneto

Come ormai noto, l’ordinanza n. 42 a firma del Presidente della Regione Veneto, ha introdotto la possibilità, per i pubblici esercizi e le attività artigianali del settore alimentare, di vendere per asporto i propri prodotti, previa prenotazione (online o telefonica), se possibile.

Proprio quest’ultima precisazione (“se possibile”) lasciava intendere che, ove la prenotazione non fosse stata effettuata, la vendita sarebbe stata comunque legittima (ad esempio, la vendita di un panino e di una bibita al lavoratore che, recandosi da casa al proprio posto di lavoro, si trova a passare davanti a un bar).

Ora, invece, con nota del 25 aprile 2020, si chiarisce che la locuzione “se possibile” si deve interpretare che la vendita è possibile esclusivamente quando la prenotazione è possibile. Di fatto, quindi, è sempre obbligatorio prenotare per poter successivamente recarsi presso l’esercizio a prelevare il prodotto.

Inoltre, si prevede che “ai fini dei controlli la prenotazione deve essere adeguatamente documentata dall’esercente e/o dall’utente“. A tal fine, in assenza di ulteriori chiarimenti, si presume che:

  • in caso di prenotazione online, il cliente debba spostarsi con la stampa dell’email o del modulo di prenotazione;
  • in caso di prenotazione telefonica, si debba compilare l’autocertificazione, indicando in modo specifico che ci si sta muovendo a seguito di una prenotazione, riportando il nome dell’esercizio che si sta raggiungendo e il prodotto prenotato.

Si suggerisce anche agli esercenti di tenere nota delle prenotazioni ricevute.

(fonte: APPE )

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